La Classificazione dei Vini

La Classificazione dei Vini

Saper leggere l'etichetta

Con l’entrata in vigore di leggi che tutelano la nostra salute, sul vino è obbligatorio mettere in etichetta tutte le indicazioni che possono servire al consumatore finale per risalire al produttore e al prodotto stesso. La legge 164 del 1992 classifica i vini in tre grandi categorie.

Vini da Tavola, “VDT”, prodotti al di fuori dei disciplinari che regolano la produzione dei vini a denominazione, possono essere il risultato di un uvaggio oppure di un taglio di uve o vini provenienti da varietà e da vendemmie diverse. L’etichetta di questi vini non può riportare il vitigno né l’annata, ma solo il colore: bianco, rosso o rosato. Sono obbligatori invece: la menzione “Vino da Tavola”, il luogo dell’imbottigliamento se diverso dalla sede dell’imbottigliatore e l’indicazione dello Stato in cui sono state raccolte e vinificate le uve.

Vini a Indicazione Geografica Tipica, “IGT”, per la quale si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva (per esempio “Piemonte” o “Sicilia”). Questi vini devono provenire per almeno l’85% dalla zona geografica di cui portano il nome, possono riportare in etichetta le indicazione del vitigno e dell’annata e sono regolati da un disciplinare di produzione, il quale stabilisce per ognuno la zona di produzione, le varietà di uve autorizzate, la resa per ettaro, l’eventuale periodo di invecchiamento, le caratteristiche chimico-fisiche (acidità, alcol) e organolettiche.

Vini di Qualità Prodotti in Regione Determinata, “VQPRD” suddivisi in: “DOC” e “DOCG”.

Vini a Denominazione di Origine Controllata, “DOC”, sono vini con caratteristiche distintive di qualità superiore, determinate dal vitigno e dall’area di produzione, oltre alle tecniche di elaborazione e di affinamento. L’attribuzione è regolata dai disciplinari di produzione. La legge prevede il controllo di tutto il ciclo produttivo. È obbligatorio riportare in etichetta la regione di provenienza del vino, la menzione “Denominazione di Origine Controllata”. È possibile invece indicare la sottozona di origine se prevista dal disciplinare, l’anno di raccolta e la varietà delle uve.

Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita, “DOCG”, sono vini sottoposti a regole più severe rispetto ai vini “DOC” e devono avere un passato di almeno cinque anni in questa categoria. Prima della commercializzazione devono sottostare a due controlli: quello chimico-organolettico nella fase di produzione e quello organolettico effettuato prima dell’imbottigliamento. La peculiarità di ogni bottiglia è il contrassegno di Stato, la fascetta rosa o verde rilasciata dalla Repubblica Italiana.

Le dizioni “Classico”, “Superiore”, “Riserva” indicano una più ristretta area di produzione che si ritiene particolarmente vocata, un grado alcolico maggiore, un più lungo periodo di invecchiamento.

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